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Sconto in Fattura 2026: Cosa Resta per Fotovoltaico e Pompe di Calore

Sconto in fattura e cessione del credito nel 2026: per chi restano, perché non valgono più per fotovoltaico e pompe di calore e cosa può offrire oggi l'installatore.

Lo sconto in fattura nel 2026 non è più disponibile per impianti fotovoltaici e pompe di calore. Per le spese di quest'anno resta solo per gli interventi antisismici Superbonus nei comuni dei sismi 2009 e 2016-2017 con stato di emergenza (Fisco e Tasse, 2026). Per tutti gli altri lavori il cliente paga la fattura per intero e recupera l'agevolazione in dichiarazione dei redditi.

Per un installatore questo cambia il modo di vendere. Molti clienti ricordano il Superbonus e chiedono ancora lo sconto immediato. La leva reale oggi è la detrazione: 50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili, con un tetto di 96.000 euro per unità (Agenzia delle Entrate, 2026). Questa guida spiega cosa resta, cosa è vietato e come costruire un'offerta che regga senza sconto in fattura.

Punti chiave

  • Per le spese 2026 sconto in fattura e cessione del credito sono ammessi solo per interventi antisismici Superbonus nelle zone del sisma 2009 e 2016-2017.
  • Fotovoltaico e pompe di calore residenziali passano solo dalla detrazione: 50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili, in 10 rate annuali.
  • Per le spese 2027 le aliquote scendono al 36% e al 30%, sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • Lo sconto commerciale in fattura resta lecito: riduce prezzo e base imponibile IVA, ma non genera alcun credito d'imposta.
  • Per le microimprese il Piano Sociale per il Clima prevede 1,25 miliardi di euro di contributi diretti, con decreti attuativi attesi nel 2027.

Che cos'è lo sconto in fattura e perché non vale più per fotovoltaico e pompe di calore?

Lo sconto in fattura era un contributo anticipato dal fornitore sul corrispettivo, che l'impresa recuperava poi come credito d'imposta in base all'art. 121 del DL 34/2020 (Fisco e Tasse, 2026). Il blocco generale vale dal 17 febbraio 2023 e il DL 39/2024 lo ha reso definitivo: un nuovo impianto non vi rientra.

In pratica funzionava così. L'installatore fatturava l'importo pieno, applicava uno sconto pari alla detrazione e incassava dal cliente solo la differenza. Il credito d'imposta finiva nel cassetto fiscale dell'impresa, che poteva usarlo in compensazione con l'F24 oppure cederlo a una banca. Per chi vendeva era un argomento commerciale fortissimo, ma richiedeva liquidità e una struttura amministrativa solida.

Questa pagina tratta solo il meccanismo dello sconto e della cessione, non le singole agevolazioni. Le regole per combinare i bonus sono nella guida alla cumulabilità degli incentivi. Le aliquote 2026 sono nell'articolo sul Bonus Casa 2026, la documentazione nella guida operativa al bonus fotovoltaico.

Per chi rimane lo sconto in fattura nel 2026?

Nel 2026 lo sconto in fattura resta solo per gli interventi antisismici Superbonus previsti dai commi 1-ter e 4-quater dell'art. 119, nei comuni del sisma Abruzzo 2009 e Centro Italia 2016-2017 con stato di emergenza dichiarato, con detrazione al 110% (Fisco e Tasse, 2026). Restano esclusi gli interventi energetici ordinari e quelli antisismici fuori da queste zone.

Per questi casi residui l'Agenzia delle Entrate ha approvato con il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026 un nuovo modello di comunicazione, utilizzabile dal 23 luglio 2026. La comunicazione per le spese 2026 va trasmessa entro il 16 marzo 2027; un invio oltre questa data viene scartato. Servono il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato e l'asseverazione tecnica sulla congruità delle spese.

Se un cliente di quelle zone chiede lo sconto anche per il fotovoltaico, la verifica spetta al tecnico che assevera e a chi appone il visto. L'installatore non dovrebbe promettere l'opzione nel preventivo prima di avere quella conferma per iscritto. Un'offerta costruita sullo sconto che poi non viene riconosciuto lascia l'impresa con un credito da recuperare dal cliente.

Dal blocco del 2023 al DL 39/2024: la cronologia

Il blocco è arrivato in più tappe. Prima lo stop generale dal 17 febbraio 2023, poi la stretta del DL 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024 e in vigore dal 30 marzo (Ediltecnico, 2024). Da allora sono esclusi anche i lavori con CILA o preventivo ma mai avviati o senza fatture pagate.

La tabella riassume le date che un installatore deve conoscere quando un cliente cita una vecchia pratica o un'offerta vista anni fa.

Le date chiave del blocco

  • 17 febbraio 2023: il DL 11/2023 blocca le nuove opzioni, salvo titoli abilitativi, preventivi o lavori già avviati prima di quella data.
  • 30 marzo 2024: entra in vigore il DL 39/2024; perdono l'opzione anche le pratiche con CILA o preventivo ma senza lavori avviati o fatture pagate.
  • Anno 2024: opzioni ancora ammesse per la ricostruzione post sisma, con un tetto di 400 milioni di euro sotto il controllo del Commissario straordinario.
  • 1° luglio 2024: sospeso l'uso dei crediti da bonus edilizi per chi ha debiti fiscali scaduti oltre 10.000 euro.
  • 23 luglio 2026: utilizzabile il nuovo modello per le opzioni sulle spese 2026 nelle sole zone sismiche.
  • 16 marzo 2027: termine ultimo per comunicare le opzioni relative alle spese sostenute nel 2026.

Il motivo della stretta è il costo. Secondo il report ENEA al 30 giugno 2026 il Superbonus è costato allo Stato 131,5 miliardi di euro. Ha coinvolto 502.388 edifici e circa 126,6 miliardi di investimenti, con il 98,2% dei lavori conclusi (idealista/news, 2026). Con questi numeri un ritorno generalizzato dello sconto non è un'ipotesi su cui basare il budget commerciale.

Sconto in fattura fotovoltaico: cosa offrire al cliente nel 2026

Per il fotovoltaico residenziale l'unica agevolazione fiscale attiva è la detrazione IRPEF. Vale il 50% sull'abitazione principale di proprietari e titolari di diritti reali e il 36% negli altri casi, su massimo 96.000 euro in 10 rate (Agenzia delle Entrate, 2026). Il cliente anticipa l'intera spesa e recupera in dichiarazione.

Un esempio di calcolo aiuta il cliente a capire il flusso reale. Su una spesa di 10.000 euro per l'abitazione principale la detrazione vale 5.000 euro, cioè 500 euro l'anno per dieci anni. Sulla seconda casa vale 3.600 euro, pari a 360 euro l'anno. La detrazione riduce l'IRPEF dovuta: se l'imposta annua del cliente è più bassa della rata, la parte eccedente va persa e non viene rimborsata.

Chi accede al 50% va verificato prima di firmare. La maggiorazione spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale sull'abitazione principale; inquilini, comodatari e familiari conviventi restano al 36%. Per le spese 2027 le aliquote scendono al 36% e al 30%. Dal 2028 al 2033 la detrazione sarà del 30% su 48.000 euro, secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate di febbraio 2026.

In cantiere l'errore più frequente non è tecnico. È il bonifico ordinario fatto dal cliente in autonomia al posto del bonifico parlante con causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell'impresa. Conviene allegare al contratto un fac simile della causale. Va ricordata anche la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, descritta nella guida alla pratica ENEA per il fotovoltaico.

Sconto in fattura pompa di calore: Bonus Casa o Ecobonus?

Per le pompe di calore il 2026 offre due strade, entrambe al 50% sull'abitazione principale e al 36% negli altri casi (greenMe, 2026). Il Bonus Casa ammette anche una prima installazione o l'integrazione dell'impianto esistente. L'Ecobonus richiede invece la sostituzione, integrale o parziale, di un impianto di climatizzazione invernale.

La scelta va fatta prima del pagamento, perché cambiano requisiti e causale. Con il Bonus Casa la pratica ENEA può indicare che nessun generatore è stato sostituito, quindi la caldaia può restare al suo posto. Con l'Ecobonus la nuova macchina deve essere ad alta efficienza e sostituire almeno in parte il vecchio generatore. Per un climatizzatore reversibile, nella comunicazione contano i dati di funzionamento in riscaldamento.

Confronto delle opzioni per una pompa di calore nel 2026

  • Bonus Casa: 50% abitazione principale, 36% altri immobili; ammessa anche la prima installazione; tetto di 96.000 euro condiviso con gli altri lavori sulla stessa unità.
  • Ecobonus: 50% abitazione principale, 36% altri immobili; serve sostituire, anche in parte, un impianto di riscaldamento esistente con una pompa di calore ad alta efficienza.
  • Sconto in fattura o cessione del credito: non disponibili per spese 2026 fuori dagli interventi antisismici nelle zone del sisma 2009 e 2016-2017.
  • Sconto commerciale: sempre possibile, riduce il prezzo e quindi anche la base su cui il cliente calcola la detrazione.

Un'osservazione pratica: quando il cliente aggiunge uno split lasciando intatto il vecchio impianto, l'Ecobonus di norma non è la strada giusta. In questi casi il Bonus Casa è più semplice da gestire, purché l'intervento rientri tra quelli agevolabili e la documentazione tecnica sia completa.

Cessione del credito fotovoltaico: cosa succede ai crediti già maturati?

Chi ha già acquisito crediti da sconto in fattura può ancora usarli in compensazione. Dal 1° luglio 2024, però, l'utilizzo è sospeso con debiti fiscali scaduti oltre 10.000 euro e senza rateazione attiva (Ediltecnico, 2024). Nuove cessioni per lavori pagati nel 2026 restano escluse fuori dalle zone sismiche.

Il DL 39/2024 ha anche vietato la remissione in bonis per le comunicazioni delle opzioni. Tradotto: una comunicazione inviata in ritardo non può più essere sanata pagando una sanzione minima, e il credito collegato si perde. Per chi ha ancora pratiche aperte nelle zone sismiche, il calendario delle scadenze è quindi una questione di sopravvivenza del credito, non di forma.

Dove le opzioni restano ammesse su Ecobonus e Sismabonus, lo stesso decreto ha introdotto una comunicazione preventiva all'ENEA o al Portale delle classificazioni sismiche. Chi non la invia rischia una sanzione di 10.000 euro oppure la decadenza dall'agevolazione per i lavori non ancora avviati. Per un'impresa con crediti residui nel cassetto fiscale vale la pena controllare ogni trimestre la propria posizione debitoria prima di pianificare le compensazioni.

Sconto commerciale in fattura: quello che puoi ancora applicare

Lo sconto commerciale è una normale riduzione di prezzo concordata con il cliente. Secondo l'art. 15 del DPR 633/72 gli sconti e gli abbuoni previsti contrattualmente non concorrono alla base imponibile IVA (Fiscomania, 2025). Non genera crediti d'imposta e non ha nulla a che vedere con l'opzione dell'art. 121.

Lo sconto incondizionato si indica direttamente in fattura e riduce subito l'imponibile. Esempio: listino 2.100 euro, sconto 100 euro, imponibile 2.000 euro su cui si calcola l'IVA. Se invece lo sconto è condizionato a un evento futuro e viene riconosciuto dopo, si emette una nota di credito ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. Per gli impianti domestici resta valida l'aliquota agevolata spiegata nella guida all'IVA sul fotovoltaico.

C'è un effetto collaterale da spiegare al cliente: la detrazione si calcola su quanto effettivamente pagato. Uno sconto commerciale di 500 euro riduce quindi anche la detrazione, di 250 euro se il cliente è al 50%. Nei preventivi conviene evitare la dicitura "sconto in fattura 50%", che richiama il vecchio meccanismo e crea aspettative sbagliate. Meglio scrivere "prezzo promozionale" e indicare a parte la detrazione stimata.

Come vendere fotovoltaico e pompe di calore senza sconto in fattura

Senza sconto in fattura il cliente finanzia l'intero importo. L'offerta va quindi costruita sul flusso di cassa: rata del finanziamento, rimborso fiscale annuo e risparmio in bolletta. Per le microimprese il Piano Sociale per il Clima del MASE prevede 1,25 miliardi di euro di contributi diretti, con decreti attesi nel 2027 (Ediltecnico, 2026).

Il primo strumento è il finanziamento al consumo, che rende la spesa iniziale simile a quella di un tempo con lo sconto. Le opzioni disponibili e come presentarle sono nella guida al finanziamento degli impianti per i clienti. Mettere sulla stessa pagina rata mensile, detrazione annua e risparmio stimato aiuta il cliente a confrontare scenari concreti. È più utile che inseguire uno sconto che non esiste più.

Il contributo del Piano Sociale per il Clima merita attenzione ma non promesse. Secondo le stime ministeriali riqualificherà circa 128.000 immobili di microimprese con meno di 10 dipendenti. La condizione è ridurre del 30% i consumi energetici. Sarà ammesso anche il fotovoltaico con accumulo abbinato a pompe di calore A+++, con moduli europei con efficienza di almeno il 21,5%. Finché non escono i decreti, va citato solo come opportunità futura.

Con preventivi al 50% o al 36%, con o senza finanziamento, il vero lavoro diventa tenere allineati prezzo, detrazione e documenti. Un software come Reonic può aiutare a gestire questi scenari in un'unica offerta, ma la verifica fiscale finale resta sempre del commercialista del cliente.

Domande frequenti

Lo sconto in fattura del 50% esiste ancora nel 2026?

No, non per fotovoltaico e pompe di calore. Per le spese 2026 sconto e cessione restano solo per gli interventi antisismici Superbonus nei comuni del sisma 2009 e 2016-2017 con stato di emergenza. Per tutti gli altri lavori il cliente paga l'intero importo e recupera il 50% o il 36% in dieci rate annuali.

Posso cedere a una banca il credito della detrazione per il fotovoltaico?

No. Il blocco delle opzioni introdotto dal 17 febbraio 2023 e reso definitivo dal DL 39/2024 esclude la cessione del credito per i nuovi impianti fotovoltaici residenziali. Il cliente può solo usare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, entro i limiti della sua IRPEF annua. Le eventuali eccedenze rispetto all'imposta dovuta non vengono rimborsate.

Un inquilino può avere la detrazione del 50% per una pompa di calore?

No, l'aliquota maggiorata del 50% è riservata al proprietario o al titolare di un diritto reale che usa l'immobile come abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi possono comunque detrarre, ma al 36% per le spese 2026. Conviene verificare chi paga e chi intesta il bonifico prima di firmare il contratto con il cliente.

Cosa cambia per le spese pagate nel 2027?

Per le spese 2027 la detrazione scende al 36% sull'abitazione principale e al 30% sugli altri immobili, sempre su 96.000 euro per unità. Dal 2028 al 2033 l'aliquota sarà del 30% su un tetto di 48.000 euro. Per i privati conta la data del bonifico, quindi un pagamento entro il 31 dicembre 2026 mantiene il 50%.

Come indico uno sconto commerciale nel preventivo e in fattura?

Lo sconto incondizionato va indicato in fattura in riduzione del prezzo: l'IVA si calcola sull'importo già scontato, come previsto dall'art. 15 del DPR 633/72. Nel preventivo è meglio parlare di prezzo promozionale. La formula "sconto in fattura" oggi indica un meccanismo fiscale non più disponibile per i nuovi impianti.

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