La dichiarazione di rispondenza (DiRi) sostituisce la dichiarazione di conformità mancante solo per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale, 2008). Quella è la data di entrata in vigore del DM 37/08. Per un installatore fotovoltaico o di pompe di calore è un tema concreto: molti clienti vivono in case con impianti elettrici degli anni Novanta senza alcuna carta.
Secondo ENEA, il 60% degli edifici residenziali italiani è stato costruito prima del 1976 (QuiFinanza su dati ENEA, 2024). Quando un progetto FV o una pompa di calore richiede un aumento di potenza, la documentazione dell'impianto esistente torna sul tavolo. Vediamo quando serve la DiRi, chi la firma, quanto costa e come gestirla in cantiere.
Punti chiave
- La DiRi vale solo per impianti realizzati prima del 27/03/2008 e privi di dichiarazione di conformità (art. 7, comma 6, DM 37/08).
- Può firmarla un professionista iscritto all'albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore, oppure, per impianti sotto i limiti dell'art. 5 comma 2, un responsabile tecnico di impresa abilitata da almeno 5 anni.
- Il committente deve consegnare DiCo o DiRi al distributore entro 30 giorni da una nuova fornitura e anche quando l'aumento di potenza porta l'utenza a 6 kW.
- Per un appartamento il costo indicativo va da 250 a 1.200 euro, a seconda di impianto e firmatario.
- Un impianto realizzato dopo il 2008 non può essere regolarizzato con la DiRi: serve un intervento e una nuova DiCo.
Che differenza c'è tra DiCo e DiRi?
La DiCo è rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori, mentre la DiRi attesta a posteriori che un impianto esistente rispondeva alle regole in vigore quando fu realizzato. La sostituzione è ammessa solo per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale, 2008).
Questa guida non ripete come si compila la DiCo di un nuovo impianto FV. Per quella parte trovi i dettagli nella guida su DM 37/08 e dichiarazione di conformità per il fotovoltaico. Qui ci concentriamo sull'impianto che esisteva già prima del tuo intervento.
La DiRi non è un collaudo secondo le norme attuali. Certifica la rispondenza alla normativa vigente all'epoca della costruzione, tenuto conto di esercizio e destinazione d'uso (BibLus, 2023). Il tecnico verifica che l'impianto fosse a regola d'arte allora e che sia ancora integro oggi.
Ecco le differenze principali in forma di tabella:
- Chi la firma: DiCo = impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori; DiRi = professionista iscritto all'albo o responsabile tecnico di impresa abilitata, entrambi con almeno 5 anni nel settore.
- Quando si redige: DiCo = al termine dei lavori; DiRi = a posteriori, dopo sopralluogo e accertamenti.
- Impianti coperti: DiCo = qualsiasi impianto nuovo, trasformato o ampliato; DiRi = solo impianti eseguiti prima del 27/03/2008.
- Riferimento normativo: DiCo = art. 7 e Allegato I del DM 37/08; DiRi = art. 7, comma 6, del DM 37/08.
- Modello: DiCo = modello ministeriale dell'Allegato I; DiRi = nessun modello ufficiale nel decreto, si usano schemi di categoria come quelli del CNPI.
Quando serve la dichiarazione di rispondenza?
La DiRi serve quando un documento sull'impianto è richiesto ma la DiCo non esiste o non si trova. Il caso più frequente per un installatore è l'art. 8, comma 3: entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura il committente consegna al distributore copia della DiCo o della DiRi (Gazzetta Ufficiale, 2008).
Lo stesso obbligo scatta con una richiesta di aumento di potenza impegnata dopo interventi sull'impianto, oppure con un aumento che porta l'utenza ai livelli dell'art. 5 comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, a 6 kW. È esattamente lo scenario di chi passa da 3 a 6 kW per alimentare una pompa di calore o una wallbox. Per la parte operativa della pratica col distributore rimandiamo alla guida su aumento di potenza del contatore.
Altri usi tipici sono agibilità, cambi di destinazione d'uso, frazionamenti e aperture di attività tramite SUAP (Studio Madera, 2026). In questi casi l'ufficio chiede la documentazione di conformità. Per gli impianti più vecchi la DiRi è l'unico sostituto ammesso.
Il tema riguarda anche il pubblico. Nel settembre 2026 la Regione Siciliana ha affidato la DiRi dell'impianto elettrico di Palazzo Orleans, realizzato intorno al 2000 e senza DiCo aggiornata, per 51.500 euro oltre oneri e IVA (Regione Siciliana, DRS 722/2026, 2026).
Chi può firmare la dichiarazione di rispondenza?
Il DM 37/08 prevede due figure. Un professionista iscritto all'albo per le competenze richieste, che ha esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico della dichiarazione, oppure, per impianti fuori dall'art. 5 comma 2, un responsabile tecnico di impresa abilitata da almeno 5 anni (Gazzetta Ufficiale, 2008).
La linea di confine è quindi l'obbligo di progetto. Per gli impianti elettrici l'art. 5 comma 2 lo impone, tra l'altro, per tutte le utenze condominiali, per le unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie oltre 400 m², e per immobili commerciali o produttivi in bassa tensione sopra 6 kW o 200 m². Sopra queste soglie la DiRi richiede la firma di un ingegnere o perito iscritto all'albo.
Qui c'è una trappola pratica. Se l'aumento di potenza porta l'abitazione oltre 6 kW, l'impianto ricade nell'art. 5 comma 2. A quel punto la firma del responsabile tecnico potrebbe non bastare più, quindi chiariscilo prima di promettere al cliente che "la carta la fa l'elettricista". Il ruolo del responsabile tecnico e i suoi requisiti sono spiegati nella guida su responsabile tecnico DM 37/08.
Chi firma lo fa sotto personale responsabilità, dopo sopralluogo e accertamenti. Non è un timbro su un modulo: è una dichiarazione tecnica che lo impegna anche in caso di incidente futuro.
DiRi impianto elettrico e altri impianti: quali sono ammessi
Il testo dell'art. 7 comma 6 fissa solo il limite superiore: impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il 27 marzo 2008. Studio Madera ricorda che la DiRi può riguardare impianti elettrici, fotovoltaici, termici, idrici, gas, evacuazione fumi, ascensori e antincendio (Studio Madera, 2026).
Sul limite inferiore le fonti non sono uniformi. Le Linee Guida del CNPI coprono gli impianti realizzati tra l'entrata in vigore del DPR 447/91, che introdusse la DiCo, e il 27/03/2008 (CNPI, 2016). Per le abitazioni più vecchie vale l'art. 6 comma 3: gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se hanno sezionamento e protezione dalle sovracorrenti all'origine, protezione dai contatti diretti e protezione dai contatti indiretti o differenziale da non più di 30 mA.
Per gli impianti successivi al 2008 la porta è chiusa. Se un impianto del 2012 non ha la DiCo, serve un adeguamento eseguito da impresa abilitata con nuova dichiarazione di conformità (Studio Madera, 2026). Lo stesso vale per un FV installato dopo il 2008.
Procedura di redazione: sopralluogo, prove e allegati
La procedura parte sempre dal sopralluogo. Le Linee Guida CNPI organizzano gli accertamenti in rilievo, esame a vista, prove e misure, e allegano schede procedurali, un modello di dichiarazione, uno schema di relazione tecnica e le schede dei controlli strumentali per impianti in bassa tensione (CNPI, 2016).
I passaggi tipici sono questi:
- Raccolta dei documenti esistenti: DiCo parziali, schemi, fatture. Si usano solo dopo averne verificato la correttezza.
- Rilievo dell'impianto e datazione: quadro, linee, protezioni, impianto di terra, tipologia dei componenti.
- Esame a vista: integrità di involucri, cassette, conduttori e apparecchi; assenza di modifiche successive non documentate.
- Prove e misure: continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, intervento dei differenziali, resistenza di terra o impedenza dell'anello di guasto.
- Redazione della DiRi con relazione tecnica, schema e planimetria dell'impianto.
In genere il certificato arriva in circa due settimane (Studio Madera, 2026). Le prove strumentali sono le stesse del collaudo dell'impianto fotovoltaico, applicate all'impianto domestico esistente.
Nelle villette degli anni Novanta il quadro ricorrente è simile: differenziale mai provato, dispersore di terra introvabile, aggiunte fai da te in cucina o in garage. Nessuno di questi punti blocca da solo la DiRi, ma va risolto prima della firma.
Quanto costa la dichiarazione di rispondenza nel 2026?
Il costo per un appartamento varia indicativamente da 250 a 1.200 euro. Per un impianto elettrico di circa 100 m² firmato dal responsabile tecnico di un'impresa, Studio Madera indica da 600 a 800 euro più IVA (Studio Madera, 2026). La cifra dipende soprattutto da chi firma e dallo stato dell'impianto.
Con la firma di un ingegnere per impianti più grandi, la stessa fonte indica 15-20 euro al m² per le abitazioni e 10-25 euro al m² per negozi ed edifici produttivi. Il caso di Palazzo Orleans mostra quanto la cifra cresca con la complessità dell'edificio.
Fasce indicative per tipo di impianto (appartamento di circa 100 m², firma di impresa, IVA esclusa, fonte Studio Madera 2026):
- Impianto elettrico: 600-800 euro.
- Impianto gas: 400-500 euro.
- Impianto di riscaldamento: 500-600 euro.
- Impianto di condizionamento: 350-500 euro.
- Canna fumaria: 600-800 euro.
- Antenna TV: 250-400 euro.
Questi valori valgono solo se l'impianto è già certificabile. Se emergono difformità servono lavori di adeguamento con DiCo, e conviene confrontare il costo con un impianto nuovo. Nel preventivo FV tieni la voce DiRi separata e condizionata al sopralluogo.
Dichiarazione di rispondenza e fotovoltaico: cosa copre la tua DiCo
Il mercato residenziale resta ampio. Secondo Italia Solare su dati Gaudì, nel 2025 sono stati connessi 198.667 impianti FV residenziali sotto 20 kW, contro 274.537 nel 2024. A fine 2025 il parco italiano contava 2.092.088 impianti (QualEnergia su dati Italia Solare, 2026). Molti di questi finiscono su case con impianti elettrici pre-2008.
Il punto chiave è la separazione delle responsabilità. La tua DiCo copre l'impianto FV e le parti dell'impianto domestico che hai modificato. Il resto dell'impianto di casa dipende dalla sua documentazione originaria o da una DiRi.
Nella pratica la DiRi entra in gioco soprattutto in tre momenti:
- Aumento di potenza per pompa di calore o wallbox: se l'utenza arriva a 6 kW o oltre, il distributore deve ricevere DiCo o DiRi dell'impianto (art. 8 comma 3).
- Lavori sul quadro generale: l'inserimento del FV spesso tocca il quadro di casa; documenta con precisione il confine tra parte nuova e parte esistente, come spiegato nella guida su CEI 64-8 nona edizione e fotovoltaico.
- Impianto di terra: se il dispersore esistente non è verificabile, nessuno firmerà una DiRi seria; valuta l'intervento sul sistema di messa a terra come parte del progetto.
Chiedi già al sopralluogo commerciale l'anno dell'impianto e se esiste una DiCo. Se la risposta è "non so" e la casa è tra il 1990 e il 2008, metti la DiRi in preventivo come voce possibile.
Cosa rischia chi non ha DiCo né DiRi?
Il DM 37/08 punisce le violazioni dell'art. 7 con sanzioni da 100 a 1.000 euro. Per gli altri obblighi del decreto si sale da 1.000 a 10.000 euro, in base a entità, pericolosità e circostanze della violazione (Gazzetta Ufficiale, 2008).
Il rischio più frequente però è pratico. Senza DiCo o DiRi l'aumento di potenza può restare bloccato e una pratica di agibilità può fermarsi. Il cliente si ritrova con un FV pronto e una pompa di calore che non lavora a piena potenza.
Per le compravendite, il DL 112/2008 ha abrogato l'art. 13 del DM 37/08, che imponeva di allegare la DiCo agli atti su immobili usati (Regione Valle d'Aosta, 2008). Molti acquirenti e notai la chiedono comunque.
La DiRi nel flusso di lavoro dell'installatore
La DiRi funziona quando è pianificata dal primo sopralluogo, non scoperta a fine cantiere. Il distributore la chiede entro 30 giorni dalla nuova fornitura o con l'aumento di potenza (Gazzetta Ufficiale, 2008). Va quindi prodotta prima di aprire la pratica, non a lavori finiti.
Un flusso semplice in quattro passi:
- Sopralluogo commerciale: annota anno dell'impianto, presenza di DiCo, potenza attuale e potenza necessaria dopo l'intervento.
- Preventivo: separa la voce DiRi, indica chi la firmerà (impresa o professionista) e rendila condizionata all'esito delle verifiche.
- Verifica tecnica: esegui o fai eseguire prove e misure prima dei lavori FV, così le eventuali difformità entrano nel cronoprogramma.
- Archiviazione: conserva DiRi, DiCo del nuovo impianto e relazioni nello stesso fascicolo cliente, pronti per distributore, GSE o Comune.
Con decine di pratiche al mese, seguire questi documenti su fogli sparsi diventa il vero collo di bottiglia. Un software come Reonic collega sopralluogo, preventivo e documenti di cantiere nella stessa scheda cliente.
Domande frequenti
Cos'è la dichiarazione di rispondenza?
È il documento previsto dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08 che sostituisce la dichiarazione di conformità quando questa non è stata prodotta o non è più reperibile. Vale solo per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e viene rilasciata dopo sopralluogo e accertamenti da un professionista o da un responsabile tecnico con almeno 5 anni di esperienza.
Quanto costa fare una dichiarazione di rispondenza?
Per un appartamento il costo indicativo va da 250 a 1.200 euro. Per un impianto elettrico di circa 100 m² firmato da un'impresa si stimano 600-800 euro più IVA. Con la firma di un ingegnere per impianti più grandi si parla di 15-20 euro al m². Eventuali lavori di adeguamento sono esclusi e vanno preventivati a parte.
Qual è la differenza tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza?
La dichiarazione di conformità (DiCo) la rilascia l'impresa installatrice al termine dei lavori, per qualsiasi impianto nuovo o modificato. La dichiarazione di rispondenza (DiRi) è un documento sostitutivo a posteriori, possibile solo per impianti eseguiti prima del 27/03/2008 senza DiCo, e la firma un professionista o un responsabile tecnico con 5 anni di esperienza.
Come redigere una dichiarazione di rispondenza?
Si parte dalla raccolta dei documenti esistenti e da un sopralluogo, poi si eseguono rilievo, esame a vista, prove e misure come indicato dalle Linee Guida CNPI. Il firmatario redige la dichiarazione con relazione tecnica, schema e planimetria. Se emergono difformità, prima servono lavori di adeguamento con relativa DiCo.
Serve la DiRi per installare un impianto fotovoltaico?
Non sempre. La DiCo dell'installatore copre il nuovo impianto FV e le parti modificate. La DiRi dell'impianto esistente serve quando manca la DiCo originaria e il progetto richiede una nuova fornitura o un aumento a 6 kW. In quel caso il distributore deve ricevere uno dei due documenti.






