Il DM 37/08 impone la dichiarazione di conformità per ogni impianto fotovoltaico fino a 20 kW installato su un edificio, il documento che chiude i lavori e certifica che tutto è stato realizzato a regola d'arte (NT24, 2021). Sopra questa soglia di potenza il decreto non si applica direttamente, ma resta comunque necessaria una dichiarazione limitata alla messa a terra ai sensi della Legge 46/90 (Overtec, 2025).
Per un installatore la domanda pratica non è se serve la DiCo, ma chi può firmarla e cosa deve contenere. Non basta la sola abilitazione elettrica di lettera A del DM 37/08: per il fotovoltaico è obbligatoria anche la qualifica FER prevista dal D.Lgs. 28/2011, un requisito distinto che si aggiunge e non sostituisce le lettere del decreto (StudioLP Solutions, 2025). Questa guida chiarisce soglie, qualifiche, allegati e sanzioni, comprese le novità introdotte dal D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III.
Punti chiave
- Il DM 37/08 si applica agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW; oltre questa soglia serve solo la dichiarazione sulla messa a terra ex Legge 46/90 (Overtec, 2025).
- Per installare fotovoltaico servono sia la lettera A del DM 37/08 sia la qualifica FER del D.Lgs. 28/2011: sono requisiti distinti che si aggiungono, senza sostituirsi a vicenda (StudioLP Solutions, 2025).
- L'aggiornamento della qualifica FER richiede un corso di 16 ore ogni tre anni; la finestra 2025 estende la validità fino al 2028 (BibLus, 2025).
- Il D.Lgs. 5/2026 estende l'obbligo di qualificazione anche ai progettisti e ai sistemi di accumulo abbinati al fotovoltaico e ai punti di ricarica (LavoriPubblici, 2026).
- La mancata dichiarazione di conformità comporta sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro, oltre al rischio di conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere (Hidropoint, 2025).
Cos'è la dichiarazione di conformità DM 37/08 per il fotovoltaico?
La dichiarazione di conformità, o DiCo, è il documento che l'impresa installatrice rilascia al committente al termine dei lavori su un impianto elettrico o fotovoltaico. Attesta che l'impianto è stato realizzato secondo le norme tecniche e la regola dell'arte, ai sensi dell'articolo 7 del DM 37/08 (Overtec, 2025).
Il DM 37/08, che ha sostituito la vecchia Legge 46/90, disciplina l'installazione di impianti elettrici, termici, idrici, del gas e fotovoltaici negli edifici. L'articolo 1 comma 2 elenca il fotovoltaico tra le tipologie di impianto soggette a dichiarazione di conformità (Certifico, 2025). Il documento non è un optional né una formalità burocratica: certifica sotto la responsabilità dell'installatore che i materiali usati e le modalità di posa rispettano le norme CEI applicabili al momento dell'esecuzione.
Nella pratica di cantiere, molti installatori preparano la DiCo insieme allo schema elettrico e alle schede tecniche dei moduli, così il fascicolo è completo il giorno stesso della messa in servizio, invece di rincorrere i documenti settimane dopo quando la squadra è già su un altro cantiere.
Quando si applica il DM 37/08 a un impianto fotovoltaico?
Il DM 37/08 si applica agli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kW installati su edifici o pertinenze. Oltre questa soglia il decreto non si applica direttamente, ma resta obbligatoria una dichiarazione limitata all'impianto di terra secondo la Legge 46/90 (NT24, 2021; Overtec, 2025).
La soglia dei 20 kW è il criterio più citato nelle discussioni tecniche, ma nella pratica ricorre spesso un dubbio interpretativo, perché non è sempre chiaro se il decreto guardi alla potenza dichiarata dell'impianto o alla sua funzione all'interno dell'edificio. Per impianti superiori alla soglia, molti tecnici emettono comunque una dichiarazione volontaria più ampia, che replica i contenuti della DiCo standard, per tutelare sia il cliente sia l'installatore in caso di controlli successivi da parte del distributore o degli enti competenti.
Lettera A del DM 37/08 e qualifica FER: due requisiti che non si sostituiscono
No. La lettera A del DM 37/08 abilita all'installazione di impianti elettrici in generale, ma il fotovoltaico richiede in aggiunta la qualifica FER prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, obbligatoria dal 1° agosto 2013 (BibLus, 2025).
Le due qualifiche seguono percorsi diversi e non si sovrappongono del tutto. La qualifica professionale FER si consegue in automatico se il responsabile tecnico dell'impresa possiede già i requisiti delle lettere a), a-bis), b) o d) dell'articolo 4 del DM 37/08, ma va comunque dichiarata e mantenuta attiva con gli aggiornamenti periodici. Chi installa fotovoltaico senza questo secondo requisito lavora fuori norma, anche se in possesso della sola abilitazione elettrica generica, un errore che espone l'impresa a contestazioni in sede di verifica GSE o di controllo da parte dell'ente locale competente.
Un caso frequente riguarda le imprese elettriche generiche che accettano commesse fotovoltaiche senza aver mai attivato la qualifica FER. Il lavoro tecnico può essere impeccabile, ma la documentazione finale resta comunque irregolare, e questo diventa evidente solo quando arriva una richiesta di verifica da parte del GSE o di un ente assicurativo.
Cosa cambia con il D.Lgs. 5/2026 e la direttiva RED III?
Il D.Lgs. 5/2026, di recepimento della direttiva RED III, modifica l'articolo 15 e l'allegato 4 del D.Lgs. 28/2011 ampliando l'obbligo di qualificazione anche ai progettisti e ai sistemi di accumulo abbinati al fotovoltaico e ai punti di ricarica (LavoriPubblici, 2026).
La novità principale riguarda l'estensione del perimetro tecnologico. Fino a oggi la qualifica FER copriva installazione e manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici, termici, geotermici a bassa entalpia e pompe di calore. Con il nuovo decreto rientrano esplicitamente anche i sistemi di accumulo e le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, un ambito su cui molti installatori fotovoltaici lavorano già in pratica, ma che finora restava in una zona grigia normativa priva di un riferimento chiaro. Il MASE dovrà definire con un provvedimento successivo i dettagli operativi dei nuovi sistemi di certificazione, mentre il FIRE avrà il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati.
Quali documenti si allegano alla dichiarazione di conformità?
Alla DiCo vanno allegati lo schema elettrico dell'impianto, la relazione tipologica dei materiali usati, la dichiarazione di conformità del progetto quando prevista, e l'attestazione dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice.
Per il fotovoltaico si aggiungono in pratica anche lo schema unifilare, le schede tecniche di moduli e inverter, e la certificazione di corretta esecuzione della messa a terra. Un fascicolo incompleto non invalida di per sé l'impianto, ma rende molto più complicato dimostrare la conformità in caso di verifica GSE, di sinistro assicurativo o di richiesta successiva da parte di un nuovo proprietario dell'immobile. Curare questo passaggio con lo stesso rigore usato per il collegamento alla rete, descritto nella guida sulla connessione dell'impianto fotovoltaico, evita di dover ricostruire la documentazione anni dopo, quando le persone che hanno eseguito i lavori magari non lavorano più in azienda.
Un dettaglio che sfugge spesso a chi installa da poco è la coerenza tra i documenti: lo schema elettrico allegato alla DiCo deve corrispondere a quello depositato per le pratiche GSE e per la registrazione dell'impianto. Una discrepanza tra i due, anche minima, come una sigla di inverter diversa o una potenza di targa arrotondata, può bloccare un'istanza in fase di verifica documentale e costringere a un secondo giro di correzioni con il cliente in mezzo.
Cosa succede se manca la dichiarazione di conformità?
La mancata dichiarazione comporta sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro secondo l'articolo 15 del DM 37/08, oltre al rischio che l'impianto risulti non dimostrabile a norma in caso di controlli o di richieste GSE (PGCasa, 2025; Hidropoint, 2025).
L'obbligo di rilascio della DiCo non è subordinato al pagamento dei lavori: l'installatore deve fornirla al committente indipendentemente da eventuali contestazioni economiche in corso, come chiarisce l'articolo 7 del decreto (Idealista, 2024). Nei casi più gravi, quando la dichiarazione viene rilasciata senza che i controlli effettivi siano stati eseguiti, la giurisprudenza ha registrato anche condanne penali per dichiarazione non veritiera, con pene detentive convertite in condizionale (Hidropoint, 2025). È un rischio reputazionale, oltre che legale, che pesa più sull'impresa firmataria che sul singolo tecnico che ha eseguito materialmente i lavori.
Verifica periodica della messa a terra dopo la DiCo: le regole del DPR 462/01
Dopo la messa in servizio, l'impianto di terra va sottoposto a verifica periodica secondo il DPR 462/01, con frequenza biennale o quinquennale a seconda della classificazione dell'ambiente in cui si trova l'impianto (Checks Italia, 2025).
La periodicità dipende dalla destinazione d'uso del luogo, non dalla sola potenza dell'impianto fotovoltaico: ambienti a maggior rischio di incendio o luoghi di lavoro con dipendenti seguono cicli più stretti rispetto a una normale abitazione privata. Il committente, o il datore di lavoro se l'impianto è installato su un'attività produttiva, deve attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza per evitare periodi di non conformità, che si tradurrebbero in un ulteriore rischio sanzionatorio indipendente da quello legato alla DiCo iniziale.
Tabella riassuntiva: soglie, qualifiche e obblighi principali
Ecco un riepilogo dei punti che un installatore dovrebbe avere sempre a portata di mano quando prepara un fascicolo tecnico per il fotovoltaico.
- Potenza fino a 20 kW: DiCo completa richiesta secondo l'articolo 7 del DM 37/08.
- Potenza oltre 20 kW: dichiarazione limitata alla messa a terra secondo la Legge 46/90.
- Qualifica tecnico responsabile: lettera A del DM 37/08 più qualifica FER, requisiti distinti e cumulativi.
- Aggiornamento qualifica FER: corso di 16 ore ogni tre anni, finestra 2025 valida fino al 2028.
- Perimetro qualifica dal 2026: incluse installazione di accumulo, punti di ricarica EV e progettisti.
- Sanzione per mancata DiCo: da 100 a 1.000 euro in via amministrativa.
- Verifica messa a terra: ogni 2 o 5 anni secondo il livello di rischio dell'ambiente.
Domande frequenti
Il DM 37/08 si applica anche agli impianti fotovoltaici a terra?
Sì, se collegati a un edificio o installati su una pertinenza fino a 20 kW di potenza. Per impianti a terra di grandi dimensioni non collegati a un edificio, la prassi prevalente prevede comunque una dichiarazione sulla messa a terra secondo la Legge 46/90, anche in assenza dell'obbligo diretto del DM 37/08.
Chi può firmare la dichiarazione di conformità di un impianto fotovoltaico?
Solo un'impresa abilitata che possieda sia i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4 del DM 37/08, tipicamente la lettera A, sia la qualifica FER dell'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011. Le due qualifiche sono distinte e devono coesistere in capo al responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Cosa succede se l'impianto supera i 20 kW dopo un ampliamento?
Se l'ampliamento porta l'impianto sopra la soglia dei 20 kW, cambia il regime applicabile: non serve più la DiCo completa del DM 37/08, ma resta necessaria una dichiarazione sulla messa a terra secondo la Legge 46/90. È buona prassi aggiornare comunque il fascicolo tecnico con lo schema modificato dopo i lavori.
Quanto pesa in pratica non avere la qualifica FER aggiornata?
Non esiste una sanzione pecuniaria diretta e standardizzata per la sola qualifica scaduta, ma l'impresa rischia di non poter emettere legittimamente la DiCo sul fotovoltaico, con conseguenze a catena su GSE, garanzie assicurative e responsabilità civile verso il cliente in caso di controlli successivi.
Il D.Lgs. 5/2026 è già operativo per tutti gli installatori?
Il decreto ha modificato l'impianto normativo dell'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, ma i dettagli operativi dei nuovi sistemi di certificazione per accumulo, ricarica EV e progettisti richiedono un provvedimento attuativo del MASE. Vale la pena monitorare gli aggiornamenti nel corso del 2026, soprattutto per chi lavora già con l'accumulo abbinato al fotovoltaico.
La gestione della DiCo, delle qualifiche e delle scadenze di verifica pesa quanto la parte tecnica dell'installazione, anche se raramente viene raccontata con lo stesso entusiasmo di un nuovo modulo o di un inverter ibrido. Le imprese che tengono un fascicolo digitale ordinato, magari dentro un gestionale come Reonic, arrivano alla messa in servizio senza rincorrere carte all'ultimo momento, e questo si vede soprattutto quando arriva una richiesta di verifica a distanza di anni dalla fine dei lavori. Chi imposta questo metodo fin dal primo cantiere, invece di rincorrerlo dopo un primo controllo andato male, finisce per risparmiare tempo su ogni pratica successiva, perché il modello del fascicolo resta lo stesso e cambia solo il contenuto specifico di ogni impianto.






