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Conto Termico 3.0: la guida completa per installatori (2026)

Il Conto Termico 3.0 dal punto di vista di chi installa: regole, percentuali, calcolo dell'incentivo per pompe di calore, procedura GSE e confronto con le detrazioni fiscali.

Il Conto Termico 3.0 è l'incentivo statale gestito dal GSE per pompe di calore, solare termico e interventi di efficienza energetica. Copre fino al 65% delle spese ammissibili, con una dotazione di 900 milioni di euro all'anno (GSE, 2025). È in vigore dal 25 dicembre 2025 e sostituisce il Conto Termico 2.0.

Per chi installa, non è un dettaglio burocratico: è l'argomento di vendita più forte del 2026. Un contributo a fondo perduto che arriva per bonifico in tempi brevi, senza bisogno di capienza IRPEF, cambia il preventivo di una pompa di calore molto più di qualsiasi sconto. Questa guida copre regole, percentuali, calcolo dell'incentivo, procedura GSE e confronto con le detrazioni, dal punto di vista di chi le pratiche le gestisce davvero.

Punti chiave

  • In vigore dal 25 dicembre 2025 (D.M. 7 agosto 2025); le Regole Applicative sono state approvate il 19 dicembre 2025 (GSE).
  • Budget di 900 milioni di euro annui: 400 per la PA, 500 per i privati, di cui 150 riservati alle imprese.
  • Copertura fino al 65% delle spese ammissibili, che sale al 100% per scuole, strutture sanitarie e piccoli Comuni sotto i 15.000 abitanti.
  • Domanda in accesso diretto entro 90 giorni dalla fine lavori sul Portaltermico, attivo dal 2 febbraio 2026.
  • Incentivi fino a 15.000 euro erogati in un'unica rata; fotovoltaico, accumulo e colonnine incentivabili solo se abbinati a una pompa di calore.

Cos'è il Conto Termico 3.0 e cosa cambia rispetto al 2.0?

Il Conto Termico 3.0 nasce con il D.M. 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2025 (Certimac, 2026). Incentiva interventi di piccole dimensioni per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti.

Rispetto al 2.0 del 2016 cambiano quattro cose che pesano sul lavoro quotidiano. Primo: la platea. Accedono ora anche le imprese sui propri edifici terziari, con un tetto dedicato di 150 milioni di euro l'anno (CNA, 2026). Entrano inoltre gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, le CER e i gruppi di autoconsumo collettivo. Secondo: i massimali di spesa sono stati adeguati ai prezzi attuali dei materiali. Terzo: il termine per la domanda in accesso diretto passa da 60 a 90 giorni dalla conclusione dei lavori (Certimac, 2026). Quarto: la soglia per l'erogazione in rata unica sale a 15.000 euro.

In sintesi, i cambiamenti principali rispetto al Conto Termico 2.0:

  • Termine domanda: 90 giorni da fine lavori in accesso diretto, contro i 60 del 2.0.
  • Rata unica: fino a 15.000 euro, contro i 5.000 del 2.0.
  • Imprese: ammesse su edifici terziari con tetto di 150 milioni l'anno; prima erano escluse.
  • Fotovoltaico, accumulo e colonnine: ammessi se abbinati a pompa di calore; prima esclusi.
  • CER e autoconsumo collettivo: ammessi per la prima volta.

C'è poi la novità più commentata: fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica diventano incentivabili, ma solo se abbinati alla sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore elettriche (Uniceb, 2026). Il decreto premia l'elettrificazione completa, non il fotovoltaico da solo.

Chi può accedere e per quali interventi?

I soggetti ammessi sono quattro: Pubbliche Amministrazioni, privati, imprese ed enti del Terzo Settore, con regole diverse per tipo di intervento. Per le rinnovabili termiche (Titolo III del decreto) accedono tutti, anche sul residenziale. Per l'efficienza energetica (Titolo II), i privati accedono solo su edifici del terziario (Ingegneria Castaldo, 2026).

Gli interventi del Titolo III sono il cuore del meccanismo per un installatore: sostituzione dell'impianto esistente con pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi, caldaie e stufe a biomassa, solare termico, scaldacqua in pompa di calore. Le Regole Applicative ammettono anche configurazioni prima escluse, come le pompe di calore add-on su caldaia a condensazione esistente e i sistemi bivalenti (BibLus, 2026).

Tre requisiti dell'edificio bloccano più pratiche di qualsiasi altro motivo: deve essere esistente, regolarmente accatastato e dotato di un impianto di climatizzazione invernale funzionante prima dell'intervento. Un fabbricato in categoria F o un edificio senza generatore preesistente non passa l'istruttoria del GSE, qualunque sia la qualità dell'installazione.

Quanto copre l'incentivo? Percentuali ed erogazione

La regola base: contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili. Per gli edifici pubblici di Comuni sotto i 15.000 abitanti, scuole e strutture sanitarie pubbliche la copertura arriva al 100% (E4F, 2026). Attenzione al dettaglio che i clienti fraintendono: il 65% si calcola sui massimali GSE, non sul prezzo di listino.

L'erogazione è il vero argomento di vendita. Fino a 15.000 euro l'incentivo arriva in un'unica rata, in genere entro circa 60 giorni dall'esito positivo; oltre la soglia si passa a rate annuali da 2 a 5 anni (BibLus, 2026). Per gli impianti a biomassa la rata unica resta limitata a 4.999 euro.

A differenza delle detrazioni, il contributo non dipende dalle imposte del cliente. Un pensionato o un forfettario senza capienza IRPEF incassa lo stesso importo di chiunque altro. Nei preventivi conviene esplicitarlo: è il punto in cui il Conto Termico batte qualsiasi bonus fiscale.

Come si calcola l'incentivo per una pompa di calore?

Per la sostituzione con pompa di calore elettrica, l'incentivo annuo si calcola come Ia = Ei × Ci, dove Ei è l'energia termica incentivata ed è pari a Qu × (1 − 1/COP), moltiplicata per un coefficiente premiante di 1,3 se il refrigerante è naturale (Rossi Impianti, 2026). Qu, il calore utile annuo, vale Prated × Quf.

Il coefficiente Quf dipende dalla zona climatica: 700 ore equivalenti in zona A, 1.100 in zona C, 1.700 in zona E, 2.000 in zona F. La stessa macchina installata a Palermo e a Milano genera incentivi molto diversi, ed è per questo che la zona climatica va verificata prima del preventivo, non dopo.

Un esempio compatto pubblicato da un installatore veneto: pompa di calore da 12 kW in zona E, SCOP 5,2, refrigerante naturale R290. Qu = 20.400 kWht, Ei = 21.445 kWht, incentivo annuo di 2.359 euro per due annualità, circa 4.665 euro netti totali (Rossi Impianti, 2026). Il fotovoltaico abbinato aggiunge un contributo del 20% della spesa, con massimali di 1.500 euro per kW fino a 20 kW e 1.000 euro per kWh di accumulo. Il procedimento completo, parametro per parametro, è nella nostra guida al calcolo del Conto Termico 3.0.

Come presentare la domanda al GSE, passo dopo passo

  1. Verifica di ammissibilità in sopralluogo: edificio accatastato, generatore preesistente, zona climatica, potenza. Qui si decide se la pratica reggerà l'istruttoria.
  2. Scelta dell'apparecchio: un prodotto presente nel catalogo GSE degli apparecchi prequalificati semplifica la documentazione tecnica; in alternativa servono le certificazioni del produttore.
  3. Conclusione lavori e raccolta documenti: fatture, bonifici, asseverazione dove richiesta, APE post-intervento quando obbligatorio, foto ante e post operam.
  4. Invio sul Portaltermico: il nuovo portale è operativo dal 2 febbraio 2026 (Viessmann, 2026) e la domanda in accesso diretto va trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori. Per impianti fino a 35 kW è prevista una procedura semplificata.
  5. Contratto ed erogazione: il GSE emette la scheda contratto e liquida per bonifico secondo le soglie viste sopra.

Le PA e gli enti del Terzo Settore possono in alternativa usare la prenotazione: incentivo bloccato prima dei lavori, con acconto. Per i privati esiste solo l'accesso diretto, a lavori conclusi.

Un'opzione poco nota alle imprese: le Regole disciplinano il mandato irrevocabile all'incasso e la cessione del credito da configurare direttamente sul Portaltermico (Assimpredil ANCE, 2025). Per chi propone formule chiavi in mano, è lo strumento che permette di scontare l'incentivo in fattura senza anticipi a carico del cliente. Se gestite anche impianti fotovoltaici, il flusso documentale è simile a quello delle pratiche GSE per il fotovoltaico.

Conto Termico o detrazioni fiscali: cosa conviene al cliente?

Sulla stessa spesa non si cumulano: il Conto Termico 3.0 non è compatibile con le detrazioni fiscali statali per il medesimo intervento (Enpal, 2026). La scelta però è quasi sempre netta. Per la pompa di calore il Conto Termico vince su tre fronti: liquidità immediata invece di dieci anni di detrazione, nessun requisito di capienza IRPEF, importo indipendente dal reddito.

La detrazione resta preferibile in due casi: quando l'intervento non rientra nel Conto Termico, come il fotovoltaico installato da solo, o quando il cliente ha IRPEF ampia e l'aliquota di detrazione batte il contributo calcolato. Nello stesso cantiere si possono comunque combinare strumenti diversi su interventi diversi: pompa di calore con Conto Termico e fotovoltaico autonomo in detrazione, ad esempio, oppure colonnina di ricarica trainata dalla pompa di calore dentro il Conto Termico.

Resta la compatibilità con fondi regionali, PNRR e FESR, nei limiti previsti dalle singole misure. Per gli edifici pubblici il cumulo può arrivare al 100% dei costi.

Perché conviene muoversi ora: mercato e fondi disponibili

Il tempismo è favorevole. Nel 2025 il mercato italiano della climatizzazione è cresciuto dell'8,5% a 2.921 milioni di euro (pv magazine, 2026). Il residenziale sotto i 17 kW si è però contratto, con un calo del 4,4% a volume nella fascia sotto i 10 kW. Assoclima attribuisce la frenata proprio all'attesa del Conto Termico 3.0. La domanda rimandata nel 2025 è quella che il meccanismo sblocca nel 2026.

Il quadro dei fondi conferma lo spazio: la misura è permanente, senza scadenza, e a giugno 2026 il budget annuale risulta ancora disponibile (Enpal, 2026). Il GSE ha già mostrato prudenza gestionale, con la sospensione temporanea del Portaltermico tra marzo e aprile per le verifiche sui limiti di spesa: chi presenta pratiche complete e presto riduce ogni rischio di coda.

Per un'azienda di installazione la conclusione operativa è una: il Conto Termico 3.0 va integrato nel processo di vendita, non trattato come pratica a valle. Calcolo dell'incentivo già in preventivo, verifica di ammissibilità in sopralluogo, gestione della domanda come servizio. Chi usa un software di progettazione e gestione come Reonic può agganciare il calcolo direttamente ai dati di dimensionamento e produrre la documentazione dallo stesso fascicolo di progetto.

FAQ

Q1: Quando è entrato in vigore il Conto Termico 3.0?
Il 25 dicembre 2025, in base al D.M. 7 agosto 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. Le Regole Applicative del GSE sono state approvate dal MASE il 19 dicembre 2025 e il nuovo Portaltermico per l'invio delle domande è attivo dal 2 febbraio 2026.

Q2: Qual è l'importo massimo dell'incentivo?
Il contributo copre fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate sui massimali GSE. Per edifici pubblici di Comuni sotto i 15.000 abitanti, scuole e strutture sanitarie la copertura sale al 100%. Fino a 15.000 euro l'incentivo arriva in un'unica rata; oltre, in rate annuali da 2 a 5 anni.

Q3: Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con le detrazioni fiscali?
No, non sulla stessa spesa: per lo stesso intervento bisogna scegliere tra contributo GSE e detrazione statale. È invece compatibile con fondi regionali, PNRR e FESR nei limiti delle singole misure, e nulla vieta di usare strumenti diversi su interventi diversi dello stesso cantiere.

Q4: Entro quanto tempo va presentata la domanda?
In accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico, contro i 60 giorni del Conto Termico 2.0. Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo Settore possono in alternativa prenotare l'incentivo prima di avviare i lavori, con acconto.

Q5: Il fotovoltaico rientra nel Conto Termico 3.0?
Solo come intervento trainato: fotovoltaico, accumulo e colonnine di ricarica sono incentivabili al 20% della spesa esclusivamente se abbinati alla sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore elettriche. Un impianto fotovoltaico installato da solo resta fuori e va portato in detrazione fiscale.

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