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Certificati Bianchi 2026: Come Funzionano i TEE e Quando Convengono

Come funzionano i certificati bianchi nel 2026: valore dei TEE, obiettivi 2025-2030 del DM MASE, novita della Guida operativa e quando conviene accedere al meccanismo su clienti industriali e PMI.

I certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica, valgono un titolo per ogni tonnellata equivalente di petrolio risparmiata. Sul mercato gestito dal GME hanno chiuso novembre 2025 a un prezzo medio ponderato di 248,95 euro per TEE (RiESCo, 2026). È il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nell'industria, nelle infrastrutture a rete, nei servizi e nei trasporti (GSE, 2026).

Il quadro è cambiato in modo sostanziale tra il 2025 e il 2026. Prima è arrivato il decreto MASE che ha riscritto la disciplina fino al 2030, poi la nuova Guida operativa che ne rende applicabili le novità. Per chi lavora su clienti industriali e PMI, i TEE rendono sostenibili interventi di taglia media che le detrazioni residenziali non coprono.

Key Takeaways

  • Un certificato bianco corrisponde a una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, riconosciuta dal GSE a valle della rendicontazione (GSE, 2026).
  • Il DM MASE del 21 luglio 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2025, ridefinisce il meccanismo per il periodo 2025-2030 (Ingenio, 2025).
  • La nuova Guida operativa è stata approvata con decreto direttoriale MASE n. 203 del 28 luglio 2026 (InfoBuild Energia, 2026).
  • Gli obiettivi cumulati al 2030 sfiorano 7,9 milioni di titoli sul fronte elettrico e 4,9 milioni su quello del gas (PMI.it, 2026).
  • I titoli non derivanti da progetti reali sono fissati a 10 euro l'uno, con una quota crescente dell'obbligo annuale (Rinnovabili, 2026).

Che cosa sono i certificati bianchi e quanto valgono nel 2026?

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso interventi di efficienza sugli usi finali di energia. Il GSE riconosce un titolo per ogni TEP risparmiata, e i titoli vengono poi scambiati sulla piattaforma del GME o tramite contrattazione bilaterale (GSE, 2026).

Il valore di mercato si è mosso poco negli ultimi mesi. Dopo i 248,95 euro medi di novembre 2025, la quotazione al 26 maggio 2026 si attesta a 250,06 euro per titolo (RiESCo, 2026). La stabilità non è casuale. ARERA definisce un contributo tariffario massimo per i soggetti obbligati, che funziona come tetto al prezzo di mercato.

Il contributo tariffario di riferimento a inizio 2026 si colloca intorno a 252,92 euro per TEP (TuoIngegnere, 2026). Per chi costruisce un business case è una buona notizia. Il valore atteso di un titolo resta prevedibile entro una forbice stretta, cosa rara tra gli incentivi italiani.

Questo si traduce in una regola pratica di dimensionamento. Un progetto che genera 100 TEP all'anno di risparmio vale circa 25.000 euro all'anno ai valori correnti, per tutta la durata della vita utile riconosciuta al progetto. È l'ordine di grandezza che rende interessante l'accesso al meccanismo su interventi industriali e su grandi impianti terziari.

Come funziona il meccanismo: soggetti obbligati, GSE e GME

Il meccanismo poggia su un obbligo. I distributori di energia elettrica e gas naturale sopra una certa soglia di clienti devono conseguire ogni anno una quota di risparmi energetici. La dimostrano consegnando certificati bianchi. Per arrivarci possono realizzare progetti in proprio oppure acquistare titoli da altri soggetti sul mercato.

Il DM 21 luglio 2025 fissa gli obiettivi nazionali in coerenza con il PNIEC 2024, ripartendoli fra usi finali elettrici e gas naturale con progressione annuale crescente (Ingenio, 2025).

  • 2025 Obiettivo usi elettrici: 0,8556 MTEE | Obiettivo gas naturale: 0,5244 MTEE
  • 2030 Obiettivo usi elettrici: 1,7918 MTEE | Obiettivo gas naturale: 1,0982 MTEE
  • Cumulato al 2030 Obiettivo usi elettrici: circa 7,9 milioni di titoli | Obiettivo gas naturale: circa 4,9 milioni di titoli

La domanda strutturale di titoli, quindi, raddoppia in sei anni. È il motivo per cui il meccanismo resta interessante anche per chi non è soggetto obbligato: chi realizza un progetto valido trova sempre un acquirente istituzionale dall'altra parte del mercato.

L'articolo 13 del decreto introduce i certificati non derivanti da progetti reali. Vengono emessi a richiesta dei soggetti obbligati al prezzo di 10 euro per titolo. La quota cresce dal 40% dell'obbligo per il 2025 fino all'80% per l'anno d'obbligo 2029 (Rinnovabili, 2026). È una valvola di sicurezza sui prezzi, da tenere a mente nelle proiezioni di lungo periodo.

Cosa cambia con la Guida operativa 2026?

Il MASE ha approvato la nuova Guida con decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026. Il documento dà piena attuazione alle novità del DM 21 luglio 2025 e fornisce indicazioni operative su presentazione, valutazione e gestione dei progetti (InfoBuild Energia, 2026).

Le aperture più rilevanti riguardano ambiti finora fuori dal perimetro. La Guida disciplina i criteri applicativi per gli interventi di economia circolare e di natura comportamentale. Copre inoltre l'elettrificazione dei consumi con energia elettrica da fonti rinnovabili, i progetti che generano risparmi idrici indiretti e l'efficienza energetica dei data center (PMI.it, 2026).

Per chi installa fotovoltaico e pompe di calore in ambito industriale la voce da leggere per prima è l'elettrificazione dei consumi con energia rinnovabile. È la categoria che intercetta la sostituzione di generatori termici a combustibile con soluzioni elettriche alimentate da autoproduzione, cioè esattamente il progetto tipo su un capannone industriale.

Un'altra novità pesa sull'organizzazione del lavoro: i progetti integrati. Sono definiti come un insieme di più interventi di retrofit realizzati dallo stesso soggetto su un componente, un mezzo di trasporto, una linea produttiva o un edificio. Consentono di aggregare interventi che singolarmente non raggiungerebbero la soglia minima.

L'elenco dei progetti standardizzati è stato ampliato. Include ora l'acquisto di flotte di veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili, i sistemi di segnalamento e gestione efficienti e l'acquisto di macchine operatrici elettriche.

Chi può presentare un progetto di efficienza energetica?

Non serve essere un distributore. Il progetto può essere presentato dai soggetti obbligati, anche tramite società controllanti, partecipate, controllate o in affiliazione commerciale. Possono presentarlo anche i distributori diversi dai soggetti obbligati. La terza via è quella dei soggetti pubblici o privati con specifiche certificazioni, mantenute per tutta la vita utile del progetto (Safe Green, 2025).

Il requisito delle certificazioni è la barriera reale per un'impresa di installazione. La strada passa dalla qualifica come ESCo secondo la UNI CEI 11352, da un esperto in gestione dell'energia certificato UNI CEI 11339, oppure da un sistema conforme alla ISO 50001. Il requisito va mantenuto per tutta la vita utile del progetto, non solo al momento della domanda.

Chi non ha queste credenziali ha comunque due opzioni concrete. La prima è collaborare con una ESCo che presenta il progetto e riconosce all'installatore una quota del valore dei titoli. La seconda è usare i TEE come argomento di vendita verso il cliente finale, aiutandolo a quantificare il beneficio anche se la pratica la gestisce un terzo.

Il decreto ha introdotto anche la possibilità di presentare progetti aggregati e multi-soggetto (Federesco, 2025). Per una rete di installatori che lavora su molti siti simili è la novità che rende praticabile un accesso collettivo al meccanismo.

Quali interventi danno diritto ai certificati bianchi?

Il perimetro copre gli interventi che riducono i consumi di energia primaria negli usi finali. Il peso storico è su industria, infrastrutture a rete, servizi e trasporti, ma il meccanismo si apre anche al settore civile e alle misure comportamentali (GSE, 2026). Il criterio non è la tecnologia usata, ma il risparmio dimostrabile e addizionale.

Nel perimetro tipico di un'impresa di impianti energetici rientrano il recupero di calore di processo e la sostituzione di generatori termici con pompe di calore industriali. Rientrano anche i sistemi di gestione dell'energia, l'illuminazione LED su grandi superfici e l'elettrificazione di processi oggi alimentati a combustibile.

Un vincolo da conoscere prima di impostare il business case è il limite di sovracompensazione. In ogni rendicontazione il proponente deve dichiarare il rispetto di tale limite. La verifica confronta il valore economico dei TEE riconosciuti con i costi di realizzazione del progetto. In caso di sovracompensazione la rendicontazione non può essere presentata (PMI.it, 2026).

Questo limite interagisce con gli altri incentivi. Prima di promettere al cliente il cumulo tra TEE, credito d'imposta e detrazioni occorre verificare le condizioni sulla Guida vigente, perché la sovrapposizione può ridurre o azzerare il riconoscimento. La logica generale della sovrapposizione tra misure è illustrata nella guida sulla cumulabilità degli incentivi.

Certificati bianchi, Conto Termico o Transizione 5.0: come orientarsi

I tre meccanismi non competono sullo stesso cliente. Il Conto Termico lavora sul residenziale e sulla pubblica amministrazione, con un contributo in conto capitale erogato dal GSE. Transizione 5.0 agisce come credito d'imposta sugli investimenti industriali collegati a una riduzione dei consumi. I certificati bianchi remunerano il risparmio conseguito nel tempo, attraverso titoli negoziabili.

  • Forma del beneficio Certificati bianchi: Titoli negoziabili sul mercato | Conto Termico: Contributo in conto capitale | Transizione 5.0: Credito d'imposta
  • Destinatario tipico Certificati bianchi: Industria, terziario, infrastrutture | Conto Termico: Residenziale e PA | Transizione 5.0: Imprese con investimenti produttivi
  • Base di calcolo Certificati bianchi: TEP risparmiate e certificate | Conto Termico: Spesa ammissibile e potenza | Transizione 5.0: Investimento e riduzione consumi
  • Orizzonte del beneficio Certificati bianchi: Pluriennale, per la vita utile | Conto Termico: Erogazione in rate definite | Transizione 5.0: Compensazione fiscale

La scelta si fa sul profilo del cliente, non sulla preferenza dell'installatore. Su una PMI manifatturiera con un progetto di elettrificazione, TEE e credito d'imposta convivono spesso nello stesso business case. Sul residenziale la strada resta quella descritta nella guida al Conto Termico 3.0 e in quella al Piano Transizione 5.0.

Il punto di partenza commerciale è quasi sempre lo stesso: una misura dei consumi attuali abbastanza solida da reggere una rendicontazione. È il motivo per cui la diagnosi energetica è il servizio che apre la porta a tutti e tre i meccanismi.

Come si presenta un progetto: la sequenza operativa

Il percorso ha una logica costante, al di là delle specificità di ogni scheda. Prima si stabilisce la baseline dei consumi. Poi si dimostra l'addizionalità del risparmio rispetto allo scenario di riferimento. Infine si misura il risultato e lo si rendiconta al GSE secondo la frequenza prevista.

  • Baseline. Serve una misura documentata dei consumi ante intervento, con dati coerenti e periodo di osservazione adeguato al processo.
  • Scelta della modalità. I progetti standardizzati richiedono meno misure sul campo, quelli a consuntivo consentono di valorizzare interventi complessi ma impongono un piano di monitoraggio.
  • Presentazione al GSE. La domanda segue i modelli e i criteri della Guida operativa vigente, quella approvata a luglio 2026.
  • Misura e rendicontazione. I risparmi vanno misurati nel tempo e rendicontati, con la dichiarazione sul rispetto del limite di sovracompensazione.
  • Emissione e valorizzazione dei titoli. I TEE riconosciuti vengono emessi e possono essere venduti sul mercato GME o tramite accordi bilaterali.

La parte sottovalutata più spesso è il monitoraggio. Un progetto a consuntivo senza strumentazione adeguata rischia la contestazione in rendicontazione. Recuperare dati non misurati è impossibile. Su impianti con accumulo e gestione dei carichi il monitoraggio esiste già, come descritto nella guida su peak shaving ed EMS.

Cosa cambia per un'impresa di installazione

Per un installatore il valore dei certificati bianchi raramente sta nella gestione diretta della pratica. Sta nel presentarsi al cliente industriale con un conto completo. Risparmio energetico, beneficio fiscale e valore dei titoli devono comparire nello stesso foglio.

Il mercato dei TEE è prevedibile, ancorato a un contributo tariffario intorno ai 250 euro per titolo, con una domanda in raddoppio al 2030. Sono condizioni che permettono proiezioni credibili anche a cinque anni. Chi struttura preventivi e analisi di ritorno con uno strumento unico, come il software Reonic, inserisce questa voce senza rifare il modello a ogni offerta.

Domande frequenti

Quanto vale oggi un certificato bianco?

La quotazione aggiornata al 26 maggio 2026 è di 250,06 euro per titolo, dopo un prezzo medio ponderato di 248,95 euro registrato sul mercato GME a novembre 2025. Il valore resta ancorato al contributo tariffario definito da ARERA, che funziona come un tetto e riduce la volatilità rispetto ad altri mercati ambientali.

Un installatore può richiedere direttamente i certificati bianchi?

Solo se possiede le certificazioni richieste per tutta la vita utile del progetto. Sono tipicamente la qualifica ESCo UNI CEI 11352, un esperto in gestione dell'energia UNI CEI 11339 o un sistema ISO 50001. In alternativa può collaborare con una ESCo che presenta il progetto, oppure partecipare a un progetto aggregato multi-soggetto.

Che differenza c'è tra un TEE e un TEP?

Il TEP è l'unità fisica, la tonnellata equivalente di petrolio, che misura il risparmio di energia primaria. Il TEE è il titolo amministrativo che il GSE emette a fronte di quel risparmio. La proporzione è di un certificato per ogni TEP risparmiata e riconosciuta a valle della rendicontazione.

I certificati bianchi si possono cumulare con altri incentivi?

Il cumulo è possibile solo entro i limiti fissati dalla normativa vigente e va sempre verificato sulla Guida operativa applicabile. Il vincolo determinante è il limite di sovracompensazione, che confronta il valore economico dei titoli riconosciuti con i costi di realizzazione: se superato, la rendicontazione non può essere presentata.

Cosa sono i certificati bianchi virtuali introdotti dal decreto?

Sono titoli non derivanti da progetti reali di efficienza, emessi su richiesta dei soggetti obbligati al prezzo unitario di 10 euro. Coprono una quota crescente dell'obbligo annuale, dal 40% per il 2025 fino all'80% per l'anno d'obbligo 2029. Servono a contenere il prezzo di mercato quando l'offerta di progetti è insufficiente.

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